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fatto scuola – notizie dal mondo della scuola italiana

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Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre

2 Febbraio 2023 di fatto
    Nota-31924-dell8-settembre-2022-–-DM-238-22-Cessazioni-dal-servizio-del-personale-scolastico-dal-1°-settembre-2023-Indicazioni-operativeDownload
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    Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art. 1, commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Indicazioni operative
    Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello,
    primo periodo didattico – chiarimenti per l’anno scolastico a.s. 2022/23

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    pARERE iN mATERIA dI fRUIZIONE dEL cONGEDO bIENNALE pER l’aSSISTENZA aLLE pERSONE cON dISABILITA’ dI cUI aLL’aRTICOLO 42, cOMMA 5, dEL dECRETO lEGISLATIVO 26 mARZO 2001, n. 151.

     

    Si fa riferimento alla nota prot. omissis, acquisita in data omissis, giusto protocollo DFP omissis, con cui si richiede un parere circa le modalità di applicazione della normativa richiamata in oggetto, e, in particolare, su come debbano essere considerate le giornate del sabato e della domenica nel caso di un dipendente civile che chieda di usufruire del congedo biennale in modalità frazionata.

    In particolare, sulla base delle informazioni acquisite attraverso il quesito posto, emerge che il dipendente interessato presenta all’Amministrazione una programmazione mensile articolandola settimanalmente in quattro giornate di fruizione del congedo straordinario ed in una di svolgimento dell’attività lavorativa, che, però, viene sistematicamente disattesa per effetto di sopraggiunti stati di malattia, documentati con rituale certificazione.

    Deve premettersi che sulla questione è intervenuto il Dipartimento della funzione pubblica con la Circolare n. 1 del 2012, che, al punto 3, lett. b), specifica quanto segue: “il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o permessi”.

    In linea generale, quindi, se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.

    In questa circostanza, fermo restando quanto sopra detto in relazione alla richiamata Circolare, si ritiene doveroso precisare che la programmazione dei permessi e dei congedi, come prevista dai CCNL di comparto, rappresenta uno strumento finalizzato a conciliare le esigenze di funzionalità e di organizzazione dell’attività amministrativa con quelle private e personali del lavoratore, in modo da garantire in via prioritaria il diritto alla salute e all’assistenza del disabile.

    Le indicazioni generali riportate nella Circolare devono quindi ritenersi riferite ad una situazione di carattere fisiologico, mentre la sistematica reiterazione delle condotte nei termini sopra descritti sembra configurare una sostanziale elusione dei principi e della ratio della Circolare stessa.

    E’, quindi, auspicabile che, nell’ottica di tale bilanciamento di interessi, la richiamata programmazione venga presa nella dovuta considerazione ai fini di eliminare il disagio organizzativo scaturente dalle assenze sistematiche dal servizio, che sembrano giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, volti a tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa, come ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente in argomento.

    pERMESSI dIRITTO aLLO sTUDIO (150 ore), sCADENZA pRESENTAZIONE dOMANDE 2023

    Le domande vanno inoltrate entro il 15 novembre 2022. È interessato il personale docente, educativo e ATA in servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato. Le disposizioni specifiche sui Contratti Collettivi Integrativi Regionali.

    Il prossimo 15 novembre 2022 scade il termine di presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per l’anno solare 2023, finalizzati a consentire la frequenza di corsi di studio nella misura di 150 ore individuali.

    Destinatari sono i docenti, il personale educativo e ATA, gli insegnanti di religione cattolica sia ad orario intero che in part-time, formalmente iscritti a corsi di studio (percorsi di laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli o integrazione CFU, abilitazioni, master…).

    Ai sensi del CCNL 2016-2018 articolo 22 comma 4 – b4) sono i Contratti Collettivi Integrativi Regionali (CCIR) a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza/esami/studio libero e l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, regolando altresì le quote-massime assegnabili in relazione alle tipologie stesse per consentire di soddisfare il maggior numero di richieste.

    Le disposizioni sono di carattere generale e non precludono l’iscrizione alle università telematiche né quelle presso enti/organismi su piattaforma online, purché riconosciuti dal Ministero.

    I permessi accordabili riguardano una percentuale di beneficiari non superiore al 3% dell’organico in servizio a livello provinciale (DPR 395/1988). In caso di trasferimento/assegnazione provvisoria da altra provincia l’interessato, cui sono stati già concessi i permessi, conserva la parte-oraria residua fino al 31 dicembre, senza che questo alteri il contingente disponibile nella nuova provincia.

    Per le operazioni di competenza, la modalità e la tempistica di inoltro della domanda, occorre fare riferimento agli Uffici Scolastici Regionali e Ambiti territorialmente competenti, dove possono essere previste clausole più estensive per il personale a tempo determinato, ma anche scadenze diverse per consentire la trasmissione degli elenchi in tempo utile da parte delle istituzioni scolastiche. Le comunicazioni sono pubblicate sui siti istituzionali.

    mOBILITà 2022/23 nOVITà

    https://www.youtube.com/watch?v=-SamXuGkPBg

    cOSA cAMBIA aGLI eSAMI dI sTATO 2021/2022

    cOSA cAMBIA aGLI eSAMI dI sTATO 2021/2022

    rISPOSTE pROROGHE sUPPLENZE dOCENTI aTA

    La nota  6/8/2021 del MI  detta le  Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.  per l’a.s. 2021/2022. Per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto. Si ricorda inoltre quanto disposto dall’art. 40, comma 3, e dall’art. 60, commi 1 e 2, del CCNL 29/11/2007, secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

    L’istituto della proroga dei contratti per i docenti assunti a tempo determinato per supplenza breve è contenuto nel D.M. 131/2007 che all’art. 7 (“Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto”), comma 4 prescrive:

    “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”.

    Si pone il caso del titolare assente dal lunedì al venerdì (sabato “giorno libero”) causa malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”). Il supplente sottoscriverà un contratto fino al venerdì.
    Il titolare rinnova l’assenza (nuovo certificato) a partire dal lunedì successivo.

    Al supplente già in servizio dovrà in questo caso essere prorogata la supplenza a decorrere dal sabato (la scadenza del precedente contratto è infatti venerdì).

    Se il contratto termina il sabato e l’assenza del titolare si rinnova a partire dal lunedì, la decorrenza sarà invece la domenica.

    Si precisa che la proroga contrattuale al supplente non ammette soluzione di continuità tra un contratto e un altro (nel caso citato il contratto dovrà quindi necessariamente comprendere il sabato e la domenica).

    Una domanda molto frequente  è se il diritto del supplente alla proroga del contratto decada al cambio della tipologia di assenza del titolare.
    Si chiede quindi se quando ciò accade si debba riscorrere la relativa graduatoria dei supplenti.

    La risposta è che il diritto alla proroga del contratto non decade assolutamente in quanto ciò che rileva ai fini della continuazione della supplenza è esclusivamente la continuità dell’assenza del titolare e non la causa che ne ha determinato l’assenza.

    Il riferimento normativo è sempre l’art 7 comma 4 del D.M. 131/2007 il quale non fa nessun riferimento alla tipologia di assenza del titolare soffermandosi solo sulla condizione dalla quale non si può prescindere: il non rientro del titolare in classe (cioè la continuità dell’assenza): “…ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio”.

    Docente assente per malattia (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea”) dal lunedì al sabato (oppure dal lunedì al venerdì e il sabato “giorno libero”) e poi nuovamente assente dal lunedì della seconda settimana per congedo parentale (o altro tipo di congedo che si configuri come “assenza temporanea” compreso i permessi per legge 104/92).

    Anche se cambia la tipologia dell’assenza, es. da malattia a congedo parentale (oppure da malattia a permessi 104/92), al supplente già in servizio deve essere prorogata la supplenza.

    La proroga, ricordiamo, decorre dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

    Nell’esempio riportato (titolare che si assenta dal lunedì successivo) il contratto del supplente decorrerà dunque dalla domenica, se il titolare è assente fino al sabato; dal sabato, se tale giorno coincide con quello libero del titolare (quindi l’assenza è stata certificata fino al venerdì).

     

    Proroga supplenza al personale ATA

     

    La proroga della supplenza per il personale ATA non è stata prevista nel regolamento delle supplenze del 2000 così come invece è stata previsto per i docenti nel DM 131/07 (regolamento delle supplenze).

    Tuttavia è da qualche anno che il caso viene regolato nella nota delle supplenze che il MIUR emana ad inizio di ogni anno scolastico.

    Nella Nota 25089 del 6 agosto 2021, disposizioni comuni al personale docente e ATA, è stabilito che Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

    Non importa il motivo dell’assenza

    Dal tenore letterale di ciò che è riportato nella nota ciò che rileva è che non ci sia soluzione di continuità tra un’assenza e un’altra, a nulla quindi rilevando il motivo dell’assenza.

    Se infatti non fosse così la circolare avrebbe fatto una casistica specifica delle assenze che non rientrano nel caso della proroga.

    Ciò che quindi determina il diritto del supplente a rimanere in servizio non è il motivo dell’assenza del titolare ma la semplice constatazione che lo stesso non sia rientrano in servizio prima di assentarsi nuovamente.

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    • Riepilogo posti liberi personale ATA 2023/2024 dopo i trasferimenti
    • “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materiadi protezione dei dati personali”. On line la nuovapubblicazione del Garante
    • Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misureurgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.Aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali perl’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cuiall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
    • Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazionedelle Stazioni Appaltanti.
    • Elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino

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    Sospensione invio nuove cartelle, proroga blocco licenziamenti e 60 milioni di cartelle cancellate fino a 5 mila euro: in arrivo il Decreto Sostegno a firma Draghi

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    No a “pass vaccinali” per i cittadini a fini di accesso a palestre, aeroporti e stazioni. Serve una norma di legge nazionale

    Il tanto atteso Decreto Sostegno 2021 è ormai alle porte. Inizia ad emergere qualche anticipazione sul primo Decreto a firma Draghi, nel quale ci saranno diverse misure di sostegno economico per tutti i cittadini messi in ginocchio dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

    Nel pacchetto di interventi è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2021 dell’invio di nuove cartelle e pagamento della “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”. Il decreto allo studio del Governo conterrà anche lo stralcio di circa 60 milioni di cartelle  fino a 5 mila euro comprensivo di sanzione e interessi dagli anni 2000 al 2015.

    Sul tema dei licenziamenti, in vista della scadenza del 31 marzo 2021, fissata con la Legge di bilancio 2021, a firma Conte, (di cui si è data notizia su Filodiritto con l’articolo “Covid-19: blocco dei licenziamenti e proroga della cassa integrazione fino al 31 marzo 2021”), è prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 e uno stanziamento di 600 milioni in aggiunta agli investimenti a fondo perduto per la filiera-neve da ripartire in Conferenza Stato-Regioni.

    I fondi saranno erogati attraverso la nuova piattaforma Sogei e il Governo si impegnerebbe ad erogare tutti gli indennizzi entro il 30 aprile 2021.

    Pe saperne di più non ci resta che attendere l’entrata in vigore del Decreto Sostegno.

    ALL CCNL

    gREEN pASS per gli spostamenti

    Il Garante: “Privacy a rischio. Nessuno ci ha interpellato”
    Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali: “La questione privacy verrà disciplinata in un secondo momento. In un modello ideale, prima di cominciare a utilizzare questo certificato, si sarebbe dovuto discutere sul metodo”
    Intervista a Guido Scorza, Componente del Garante per la protezione dei dati personali
    (Open online, 22 aprile 2021)

    Nella bozza del nuovo decreto Covid discussa ieri nel Consiglio dei Ministri è presente l’introduzione di una certificazione verde (green pass) per gli spostamenti tra Regioni di colore rosso e arancione. Questo lasciapassare sarà valido solo per le persone vaccinate, per i guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi, o per le persone in possesso del referto negativo di un test antigenico o molecolare, da effettuarsi nelle 48 ore prima dello spostamento. La certificazione durerà 6 mesi nei primi due casi, mentre il nulla osta per chi ha effettuato un tampone (con esito negativo) avrà una validità di sole 48 ore. Al momento non è ancora stata resa nota la data dell’entrata in vigore del pass. Ma, come spiega l’avvocato Guido Scorza, avvocato cassazionista e componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, nella bozza del nuovo decreto mancano diversi elementi che garantiscano la privacy delle persone che dovranno utilizzarlo per spostarsi.

    Il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha richiesto da marzo una legge per discutere e disciplinare gli aspetti della protezione dei dati personali del pass. Ma di questa legge, al momento, non si è ancora sentito parlare. Al contempo, l’Autorità garante non ha ancora ricevuto la bozza “del decreto-legge sul quale ci viene chiesto di dare un parere specifico sul fronte della privacy – spiega a Open Scorza -. Ma anche se dovessimo prendere in considerazione solo l’attuale bozza del nuovo decreto, questa non contiene le disposizioni di merito sulle quali noi potremmo dare un parere, perché espressamente vien fatto intendere che di privacy ce ne si occuperà in un futuro DPCM, che al momento non c’è”. Insomma, “bene che si sia manifestata l’intenzione di coinvolgere il Garante della privacy nel strutturare il pass”, ma in questo modo il “passaporto vaccinale” rischia di partire senza che l’Autorità si sia espressa, senza sciogliere i nodi che tutelano le persone e la riservatezza dei dati sanitari dei cittadini.

    Avvocato, la strutturazione dei green pass è chiara nelle intenzioni e funzionalità, ma nebulosa nell’applicazione. Quali nodi bisogna sciogliere sul fronte della privacy?

    “Dal nostro punto di vista è un bene che il decreto-legge rispetti la nostra indicazione di marzo in cui abbiamo fatto richiesta di una legge nazionale in materia di privacy. Da questo documento, per quanto si tratti di una bozza, si deduce però che la questione privacy verrà trattata in un DPCM successivo. In sostanza, per ora viene stabilito che il pass serve e ne vengono definiti gli spazi applicativi, ma non l’impostazione sotto il profilo della privacy”.

    In sostanza si rischia di partire senza sapere se i propri dati verranno trattati in modo sicuro. Siete stati interpellati?

    “Noi siamo una sorta di anello a valle. Da regolamento europeo, dovremmo ricevere la bozza del provvedimento normativo sul quale ci viene chiesto di fornire un parere, per poi procedere all’implementazione. Al momento, a meno che non stia arrivando mentre parliamo, non ci è ancora arrivato nulla”.

    Si sta seguendo la strada di un processo inverso? Prima si parte e poi si sistema quando il pass potrebbe essere già in uso…

    “Dalla bozza parrebbe di sì, perché fa intendere che la questione privacy verrà disciplinata in un secondo momento. In un modello ideale si dovrebbe dare un parere sul metodo, anticipando quindi le valutazioni sul profilo della privacy prima di cominciare a utilizzare certificato. È difficile discutere di proporzionalità dei dati trattati, di misure di sicurezza, o di tempi di conservazione rispetto a un decreto-legge che, al momento, manca di qualsiasi esercizio di disciplina in relazione a questi aspetti”.

    Lei fa riferimento a punti cruciali per la privacy del pass. Partiamo dalla proporzionalità dei dati trattati. Di cosa si tratta, in concreto?

    “Significa stabilire chi vede cosa attraverso questo certificato. Nell’articolo 10 della bozza vengono elencate tutta una serie di informazioni essenziali che verrebbero raccolte per definire la validità del pass. Non è però chiaro se queste informazioni verranno rese visibili tutte insieme o se verranno aggregate in un’informazione binaria”.

    Un esempio pratico?

    “Mi spiego meglio: è giusto raccogliere le informazioni essenziali e certificate affinché il pass dia il via libera, ma non serve dichiarare in fase di controllo se si è avuto il Covid in passato, se si è stati vaccinati, o se si è negativi al tampone. È sufficiente che si sappia che la persona rientra in una delle tre condizioni di riferimento. Le informazioni raccolte lo certificano, il pass le sintetizza in un codice binario, verde o rosso. Questo dato di sintesi è sufficiente e proporzionato rispetto allo scopo”.

    E chi avrebbe accesso a questi dati?

    “Da questa bozza si evince che nella fase genetica dell’informazione, ossia nella fase di registrazione dell’informazione, l’accesso risiede nel Sistema sanitario nazionale. E questo è confortante. Dopodiché, però, non si capisce più cosa succede nella fase di spendibilità del certificato e come funzionerà in fase di controllo. Per esempio: i controlli verranno eseguiti solo dalle forze dell’ordine? In caso affermativo: da quali forze dell’ordine nello specifico? Potranno aver accesso al pass solo i medici? Non si sa. La filiera dei soggetti con un ruolo di privacy che possono avere accesso a diverso titolo a queste informazioni è certamente un aspetto che deve essere tenuto in considerazione prima di metterlo in atto”.

    Abbiamo infrastrutture sufficienti per gestire e sostenere la raccolta delle informazioni sensibili?

    “È una complessità che guardiamo da lontano perché non è di nostra stretta competenza. In qualsiasi caso è molto complicato, perché sinora non si è riusciti a garantire quel livello di integrazione tra i vari sistemi regionali di raccolta delle informazioni. Probabilmente le infrastrutture sufficienti per realizzare il tutto le abbiamo. Ma come abbiamo visto sinora hanno difficoltà a comunicare tra di loro. Tradotto: far parlare le infrastrutture sanitarie delle Regioni che utilizzano lo stesso fornitore di servizi informatici è relativamente facile. Ma quando bisogna far parlare due regioni che utilizzano due fornitori di servizi diversi diventa più difficile”.

    Anche qui, può fornire un esempio pratico?

    “Supponiamo che una persona si sottoponga a tampone nelle 48 ore precedenti alla partenza. Può averlo fatto in ospedale, in farmacia, dal medico, in una struttura privata. Sino a oggi ci è stato fornito un certificato cartaceo di attestazione. Non è chiaro quale meccanismo verrebbe utilizzato per trasferire questo dato in un sistema centralizzato affinché l’informazione venga sincronizzata, in modo che – una volta avvenuto lo spostamento – il pass restituisca l’informazione necessaria. Insomma, il verde o il rosso”.

    Come ci si dovrebbe comportare nel trattamento di dati che potrebbero scadere?

    “È centrale capire il tempo di conservazione di questi dati per il pass. In tutti i pareri che sono stati dati sin qui noi abbiamo sempre detto che la conservazione di questi dati sensibili, in un dato giorno (che potrebbe essere quello della fine dell’emergenza) rappresenterebbe il momento della cancellazione di questi dati. Sul fronte del pass, se il dato dovesse diventare inutile (come per esempio allo scadere delle 48 ore per il tampone negativo) andrebbe cancellato, perché il dato diventa inutile rispetto allo scopo che ci prefiggiamo”.

    E sulla sicurezza del trattamento e della conservazione dei dati?

    “Su questo fronte si aprono tre nodi critici. Il primo riguarda la filiera dei soggetti coinvolti: servono gestori di servizi che devono avere una copertura normativa. Una cosa è avere il fornitore dei servizi informatici esterno all’Italia, altra cosa è invece un provider Italiano. Nel primo caso ci può essere un problema di trasferimento dei dati all’estero, nel secondo caso no. Penso al caso di Immuni, quando venne disciplinato con un decreto-legge. In quel decreto venne scritto che l’intera infrastruttura informatica sarebbe stata situata in Italia e quindi si esclusero rischi di trasferimento dei dati all’estero anche se solo ai fini dell’erogazione del servizio”.

    Il secondo livello di problematicità qual è?

    “Quello della sicurezza. Uno degli aspetti a cui noi più guardiamo è quanto sicura sia l’infrastruttura del sistema che viene costruito per gestire e proteggere dal rischio che terzi malintenzionati possono metter le mani su un patrimonio informativo di inestimabile valore. Perché in quei dati c’è una fotografia sanitaria di milioni e milioni di persone. Al momento non è indicato come si procederà su questo fronte, sarà una questione evidentemente demandata a un successivo DPCM”.

    Il terzo?

    “È quello della possibile contraffazione del certificato e quindi del falso, che sul nostro fronte della privacy si chiama tecnicamente “esattezza del dato”. Il rischio è che un cittadino possa spendere una pass verde pur non avendone titolo. Per esempio: in caso di forma cartacea, ma anche digitale, se il pass non dovesse essere aggiornato nelle 48 ore, nel caso di via libera con tampone negativo, il rischio è che una persona possa circolare comunque con un tampone negativo effettuato magari giorni prima. Questo non corrisponderebbe al vero, non farebbe bloccare il pass e potrebbe malauguratamente creare problemi sanitari”.

    Insomma, i nodi da sciogliere sul fronte della privacy sono tanti. Cosa auspicate?

    “Dal nostro punto di vista, per ora, certamente è positivo che ci si presenti con un decreto-legge: è sicuramente una strada corretta, che allonta così il rischio di provvedimenti amministrativi o regionali che determinerebbero una proliferazione di sistemi di dubbia legittimità dal punto di vista privacy. Rispetto al nostro auspicio mancano però tutti i dettagli di cui abbiamo discusso e che sono assenti in questa bozza di decreto. Questo per noi rappresenta un segnale di allerta. Insomma, si sta procedendo sulla strada giusta, ma non ci siamo molto dal punto di vista della privacy. Scorrendo la bozza del decreto, nessuno di noi è al momento in condizione di esprimere un giudizio sulla solidità della soluzione scelta, che deve essere ovviamente una soluzione bilanciata. Tutti quanti vogliamo e speriamo di poterci tornare a muovere presto, però non vogliamo neanche che il prezzo da pagare per tornare a muoverci sia una sostanziale espropriazione della privacy”.

    cHIARIMENTI sTIPULA cONTRATTI rELIGIONE cATTOLICA

    Facendo seguito alle numerose segnalazioni riguardanti la mancata continuità nella corresponsione dello stipendio per i docenti incaricati annuali di religione cattolica, si richiama l’attenzione sulla procedura di stipvla, acquisizione, convalida e trasmissione dei contratti in oggetto , che risulta efficace soltanto se tutt‘ s ii attori coinvolti nella stessa operano all’insegna della puntualità e secondo le indicazioni di seguito riportate.

    • A partire dal mese di Luglio – e comunque entro e non okre il mese di agosto di ogni anno solare – gli Ordinari diocesani, in accordo con i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali competenti, ai sensi dell’art.3, comma 10 della legge 186/2003, comunicano agli Istituti scolastici i nominativi dei docenti di religione cattolica proposti per l’assunzione con incarico annuale. AI riguardo, gli Ordinari diocesani avranno cura di segnalare tempestivamente agli Istituti scolastici eventuali ulteriori modifiche alle proposte di incarico giè inoltrate.

    • A partire dalla fine del mese di agosto gli lstituti scolastici inseriscono in SIDI, utilizzando le specifiche funzioni, i contratti relativi ai docenti incaricati annuali di religione cattolica secondo quanto indicato nella nota prot. n. 2966 del 1 settembre 2015 della Oirezione genero/e per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la srotisrico, che ad ogni buon fine si allega.

    • Entro il 5 settembre di ogni anno solare i Dirigenti Scolastici procedono a convalidare e trasmettere a NoiPA ai fini del pagamento i contratti dei docenti incaricati di religione cattolica secondo quanto indicato nella succitata nota e nelle successive istruzioni tecniche impartite al riguardo .

    Viale Trastevexe 76 A, 00J53 Rozna Sito internet : www.istruzione.it

    Kec: dgrof@gostacerclstzuzione.it e.znad: dgruf.officioP8!4struzione.it ww• Tel. @. 58d92434 – C.F. 80t85250588

    Si precisa che, per minimizzare le casistiche di mancato rispetto dei passi sopra elencati, è opportuno che:

    1. gli Ordinari dio¢esani comunichino agli Istituti scolastici necessariamente entro la .fine Agosto i nominativi dei docenti di religione cattolica proposti per I’ incarico annuale;

    1. i docenti incaricati annuali di religione cattolica prendano servizio tempestivamente il primo Settembre di ogni anno, presso l’istituto scolastico di destinazione;

    1. gli Ufiici Scolastici Regionali provvedano ad aggiornare con tempestività nel Sistema Informativo del MIUR i dati anagrafici e fiscali delle autonomie scolastiche di nuova istituzione;

    2. i DS e DSGA con prontezza operino tempestivamente sui contratti dei docenti ìn oggeno.

    uN’iSTRUZIONE pERSONALIZZATA e iNCLUSIVA

    Nel quadro delle riforme previste dal PNRR, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato un Piano per l’orientamento e investito su un’importante novità: l’istituzione delle figure del tutor e del docente orientatore che accompagneranno gli studenti nella costruzione del loro futuro nell’ambito degli studi e in campo professionale. Un percorso personalizzato e inclusivo, una nuova alleanza tra scuola e famiglia.

    cONTRATTO sCUOLA, fIRMATA l’INTEGRAZIONE pROPOSTA dA VALDITARA: 300 mLN iN pIU’

    Ministero dell’Istruzione e del Merito

    Su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è stato integrato l’Atto di indirizzo dell’accordo sottoscritto con i Sindacati lo scorso 10 novembre in tema di aumento delle retribuzioni del personale scolastico. Tale integrazione mette ulteriori 300 milioni di euro circa, stanziati dalla legge di bilancio 2022 sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), a disposizione della contrattazione tra ARAN e Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. Questi 300 mln saranno destinati all’incremento della componente fissa della retribuzione del personale della scuola.

    Si tratta di un nuovo atto concreto del Governo in coerenza con l’impegno politico a reperire nella legge finanziaria nuove risorse per l’istruzione: dopo aver conseguito, alla fine dell’anno scorso, lo sblocco degli arretrati (in media 2.000 euro per dipendente), con queste nuove risorse l’aumento medio degli stipendi, già approvato a fine 2022, salirà da 100 a 124 euro per mensilità. L’obiettivo è, dopo tanti anni di immobilismo, avviare un progressivo miglioramento delle retribuzioni nel comparto scuola e sostenere specifiche politiche del personale finalizzate a rafforzare l’orientamento e a contrastare la dispersione, nell’ambito di un nuovo modello di scuola incentrato sul merito.

    Inoltre, viene affidata alla contrattazione anche la definizione dei criteri di distribuzione delle risorse per la valorizzazione dei docenti, al fine di garantire la continuità didattica per gli studenti, con una specifica attenzione per gli istituti statali delle piccole isole.

    “Abbiamo portato a compimento l’impegno che avevamo assunto in sede politica e con il personale scolastico. La valorizzazione dei lavoratori della scuola è una delle nostre missioni, perché non può esserci Merito senza Dignità, che va salvaguardata anche tramite l’incremento delle risorse destinate a migliorare le retribuzioni in tutto il comparto scuola”, ha commentato il Ministro Giuseppe Valditara. “Questo risultato è il frutto di un rapporto sano fra il Governo e le Organizzazioni Sindacali, fondato su un confronto costruttivo e pragmatico: è questo che intendo come Grande Alleanza, la collaborazione fra istituzioni, parti sociali, lavoratori della scuola, studenti e famiglie”.

    eMOLUMENTO aCCESSORIO uNA tANTUM 2023

    La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, prevede che “per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza”.

    Per assicurare l’omogenea applicazione della citata normativa, si comunicano le misure del predetto emolumento da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego:

    pERMANENZA iN sERVIZIO dEL pERSONALE dOCENTE fINO aL sETTANTESIMO aNNO dI eTA’. cHIARIMENTI

     

    Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente Ufficio, si chiarisce quanto segue.

    La permanenza in servizio dei docenti fino al termine dell’anno accademico nel quale compiono

    il settantesimo anno di età viene garantita a domanda dell’interessato, a prescindere dall’anzianità

    contributiva. Tale diritto è riservato al personale già di ruolo.

    La permanenza in servizio non rappresenta un vincolo per chi la richiede: i docenti interessati,

    nei prossimi anni accademici, potranno quindi presentare istanza di cessazione ai fini del

    pensionamento, con i termini e le modalità che saranno annualmente indicate, alla pari di ogni altro

    docente che matura i requisiti per il pensionamento. In assenza di istanza di cessazione, la domanda di

    permanenza in servizio già presentata continuerà ad avere effetto fino al compimento del settantesimo

    anno.

    Esempio 1: docente che compie 67 anni a ottobre 2023. L’interessato può quindi presentare ora istanza

    di permanenza in servizio fino al 2025/2026, anno accademico in cui compirà 70 anni (ottobre 2026).

    Nella finestra di gennaio/febbraio 2024 l’interessato potrà presentare istanza di cessazione per andare

    in pensione al 1° novembre 2024, così come potrà fare nella finestra di gennaio/febbraio 2025 per

    cessare dall’impiego il 1° novembre 2025. Se non farà istanza di cessazione nel 2024 né nel 2025,

    l’istanza di permanenza in servizio presentata nel 2023 sarà valida per tutto il triennio.

    Esempio 2: docente che compie 67 anni a novembre 2023. Posto che l’interessato può accede alla

    pensione di vecchiaia già dal 1° novembre 2023, non deve presentare istanza di permanenza in servizio,

    perché al 31 ottobre 2023 avrà ancora 66 anni. Quindi l’istanza di permanenza in servizio dovrà essere

    presentata nel 2024 e il docente potrà permanere in servizio fino 2026/2027 compreso.

    pAGAMENTO iNDENNITA’ d.S.G.A.

     

    pAGAMENTO dELLE iNDENNITA’ al dSGA e aL sUO sOSTITUTO

    Il CCNL vigente prevede la sostituzione agli artt:
    – art. 47, comma 1 e 3 – tramite incarichi specifici che, in base alla propria
    disponibilità, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di
    compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio;
    – art. 50, comma 4 – il titolare della 2° posizione economica è tenuto alla sostituzione
    del DSGA per periodi temporanei;
    – art. 146, comma 7 – continua a trovare applicazione “ai soli fini della determinazione
    dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di
    reggenza, l’art. 69 del CCNL 4/8/1995…”.
    Art. 14 CCNI sulle utilizzazioni 2020/2021
    Il DSGA assente può essere sostituito, nell’ordine:
    – attingendo dalle graduatorie permanenti per responsabile amministrativo (art. 7 D.M.
    146/2000), laddove non sono ancora esaurite;
    – dall’Assistente Amministrativo titolare e/o in servizio presso la medesima istituzione
    scolastica, in base alla posizione economica ricoperta (2° e poi 1°, se disponibili);
    – dall’Assistente Amministrativo titolare e/o in servizio presso la medesima istituzione
    scolastica con conferimento d’incarico specifico (dietro sua richiesta);
    – dagli Assistenti Amministrativi di altre scuole, collocati in posizione utile negli appositi
    elenchi provinciali del personale aspirante alle utilizzazioni.
    L’incarico può essere conferito anche ai DSGA di ruolo, disponibili all’affidamento in
    “reggenza” su altra scuola normo-dimensionata, qualora non ci fosse personale all’interno
    all’Istituzione scolastica disposto ad accettare l’incarico.
    • In caso di sostituzione temporanea del DSGA (malattia, ferie, ecc…), l’incarico deve
    essere assegnato al titolare di 2° posizione economica, che è tenuto contrattualmente
    a prenderne il posto.
    • Qualora vi fossero più aspiranti aventi titolo (in possesso di 2° posizione economica
    oppure senza posizione economica) all’interno della medesima scuola, disponibili al
    conferimento della sostituzione (su posti disponibili e/o vacanti) e con gli stessi
    requisiti di partenza, occorre individuare i criteri per l’assegnazione dell’incarico.
    • I criteri e le modalità di attribuzione dell’incarico sono oggetto di confronto sindacale.
    La sostituzione del DSGA nell’intesa nazionale del 18 settembre 2020
    Una volta esperita la procedura prevista dall’art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni
    provvisorie, se permangono posti residui, vanno coperti secondo l’ordine di priorità di seguito
    elencato e previa pubblicazione di avviso di disponibilità sul sito della scuola:
    1. provvedimento di utilizzazione agli Assistenti amministrativi disponibili da fuori
    provincia e, poi, da fuori Regione;
    2. reggenza a DSGA di ruolo, disponibili anche in scuole normo-dimensionate;
    3. conferimento di incarico ad Assistenti amministrativi disponibili, immessi in ruolo a
    decorrere dall’a.s. 2020/2021;
    4. conferimento di incarico ad Assistenti amministrativi non di ruolo disponibili, che
    abbiano già svolto l’incarico di DSGA, in possesso del titolo di studio specifico;
    5. conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto come Assistenti
    www.flcgil.it 2
    amministrativi disponibili, che abbiano già svolto l’incarico di DSGA e che siano in
    possesso del titolo di studio specifico;
    6. conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso di
    DSGA nella regione di svolgimento del concorso e, in subordine, provenienti daaltre
    regioni;
    7. conferimento di incarico ad Assistenti amministrativi non di ruolo disponibili, che siano
    in possesso del titolo di studio specifico;
    8. conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto come Assistenti
    amministrativi disponibili, che siano in possesso del titolo di studio specifico.
    9. L’intesa prevede, inoltre, che questa materia rientri nell’ambito delle relazioni sindacali
    a livello regionale.
    Le indennità spettanti al sostituto del DSGA
    L’indennità di direzione composta da una parte fissa e da una parte variabile, la cui misura
    è indicata nelle Tabelle allegate al CCNL 2016/2018.
    La quota fissa spetta in ragione del servizio prestato e viene liquidata per ogni giorno di
    sostituzione, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento nel profilo di
    Assistente amministrativo.
    Tale indennità è corrisposta a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica (art. 88 c. 2 i) e art.
    56 CCNL 2006/2009).
    La quota variabile spetta nei casi di cui sopra, è a carico del FIS (artt. 56 e 88 del CCNL) ed
    è legata alla complessità della scuola. Questo compenso spetta sia al DSGA, sia al suo
    sostituto,anche quando la sostituzione del titolare avviene durante le ferie.
    Le scuole devono accantonare questi compensi detraendoli a monte Fondo dell’istituzione
    scolastica
    Con la sottoscrizione del CCNI sul FMOF (Fondo Unico per il Miglioramento dell’Offerta
    Formativa), di cui all’articolo 40 del CCNL 2016/2018, sono state inserite anche le economie
    nazionali che possono essere utilizzate, a incremento del Fondo, per remunerare anche le
    doppie indennità di sostituzione dei DSGA (titolare assente, Assistente amministrativo che
    sostituisce per tutto l’anno e Amministrativo che sostituisce in caso di assenze temporanee del
    sostituto incaricato).
    L’indennità di funzione superiore spetta all’Assistente amministrativo che sostituisce il
    Direttore per più di 15 giorni ed è calcolata tra il livello iniziale della retribuzione di DSGA e la
    posizione stipendiale goduta dall’Assistente amministrativo che lo sostituisce.
    Pertanto, alla retribuzione tabellare annua del DSGA di € 22.994,65, cui aggiungere la 13ma
    mensilità (Tabella C1 CCNL 2016/2018), va detratto il trattamento economico
    complessivamente in godimento dall’Assistente amministrativo, per il quale si considera
    la posizione stipendiale maturata (anzianità di servizio), alla quale eventualmente aggiungere
    il corrispettivo della prima o seconda posizione economica (rispettivamente € 1.200 o € 1.800
    annui).
    La sua liquidazione è a carico delle Ragionerie Territoriali tramite il sistema NoiPA, unitamente
    allo stipendio.
    L’indennità di reggenza per i DSGA di ruolo che assumono l’incarico presso due
    scuole normo-dimensionate è prevista dal CCNL 2006/2009, all’art. 146, comma 7, il quale
    prevede che continui a trovare applicazione “ai soli fini della determinazione dell’importo
    dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL
    4/8/1995…”. Dal momento che se ne prevede la misura nel contratto, l’istituto contrattuale
    resta tuttora valido.
    L’indennità di reggenza per i DSGA di ruolo che assumono l’incarico presso due
    scuole, normo-dimensionata e sotto-dimensionata, oppure due scuole sottodimensionate viene riconosciuta mensilmente (Accordo Aran del 10 novembre 2014) – a
    decorrere dall’a.s. 2012/2013 e per l’a.s. 2013/2014 – ed è corrisposta per 12 mensilità.
    www.flcgil.it 3
    L’ammontare di tale indennità, omnicomprensiva, è di 214 euro lordi mensili e il suo pagamento
    è a carico del MEF.
    In questo caso al DSGA spetta, sia l’indennità di direzione (a carico del FIS), parte variabile,
    di entrambe le scuole, sia l’indennità di funzione superiore ridotta al 50% secondo quanto
    stabilito dall’art. 146 del CCNL 29/11/2007, che richiama l’art. 69 del CCNL 4/8/1995. Non
    spetta anche l’indennità di direzione parte fissa.
    Non sussiste alcun obbligo per i DSGA ad accettare il suddetto incarico che, in base all’art. 19
    del D.Lgs 65/2001, è obbligatorio solo per i dipendenti pubblici appartenenti all’area della
    Dirigenza,
    All’Assistente amministrativo che sostituisce il DSGA reggente – sia nella scuola di
    titolarità sia in quella in reggenza – spetta l’Indennità di direzione, parte fissa e variabile.
    La quota fissa spetta nel caso di sostituzione del DSGA in reggenza, anche per temporanea
    assenza o impedimento. Viene liquidata per ogni giorno di sostituzione e viene posta a carico
    del FIS, detratto il CIA (compenso individuale accessorio) in godimento.
    La quota variabile per gli Assistenti che sostituiscono è un’indennità accessoria mensile
    liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di
    servizio.
    CALCOLO INDENNITÀ DI DIREZIONE PER L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CHE
    SOSTITUISCE IL DSGA (IMPORTI LORDO DIPENDENTE – TABELLE CCNL 2016/2018)
    Quota fissa annuale spettante al DSGA 1.828,00
    Compenso Individuale Accessorio CIA
    annuale (euro 73,70 mensili)
    884,40
    Differenza annuale 943,60
    Importo lordo giornaliero (943,60:360
    gg.) da moltiplicare per il numero di
    giorni previsti per la sostituzione
    2,62

    aSSOCIAZIONE nAZIONALE qUADRI dELLE pA

    aSSOCIAZIONE nAZIONALE qUADRI dELLE pA

    tERZA fASCIA dEL pERSONALE aTA vALUTAZIONE dEI tITOLI cULTURALI e dI sERVIZIO

    tERZA fASCIA dEL pERSONALE aTA vALUTAZIONE dEI tITOLI cULTURALI e dI sERVIZIO

    cALCOLO pUNTEGGIO gRADUATORIE dOCENTI gPS

    cALCOLO pUNTEGGIO gRADUATORIE dOCENTI gPS

    aGGIORNAMENTo gAE e gRADUATORIE dI iSTITUTO 2022: cOSA pREVEDE nUOVO dECRETO n 60 del mIUR

    https://www.youtube.com/watch?v=WvpD_uMAVrI

    Modulistica 2022-2023

    Modulistica 2022-2023

    sUPPLENZE bREVI aTA, qUANDO sI pUO’ nOMINARE – tUTTE lE iNFO sU dIVIETI e dEROGHE

    Supplenze brevi personale ATA: quando possono essere conferite; differenze tra i diversi profili; divieti e deroghe.

    Assistenti Amministrativi e Tecnici

    La legge n. 190/2014 ha introdotto il divieto di sostituire, per le supplenze brevi e saltuarie, il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, salvo che nelle scuole il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.

    Il suddetto divieto è stato poi superato in parte dalla legge n. 205/2017, secondo cui è possibile conferire supplenze brevi e saltuarie, per sostituire il personale amministrativo e tecnico a partire dal trentesimo giorno di assenza.

    Nei casi di decesso o dimissioni dal servizio, da parte di personale destinatario di salvaguardia pensionistica, inoltre, i dirigenti scolastici, come ha chiarito la nota Miur n. 10073 del 14 aprile 2016, possono nominare un supplente sotto la propria esclusiva responsabilità e con atto motivato relativamente all’impossibilità di garantire il servizio.

    Collaboratori scolastici

    La succitata legge n. 190/2014 ha previsto che non è possibile conferire supplenze brevi e saltuarie, per la sostituzione dei collaboratori scolastici, nei primi sette giorni di assenza.

    Con la nota n. 2116 del 30 settembre 2015, il Miur ha indicato che il suddetto divieto di nomina, per i primi sette giorni di assenza, può essere derogato nei casi in cui il dirigente scolastico, dopo aver posto in essere tutte le possibili misure, non limitate al solo plesso in cui il collaboratore assente presta servizio, sia certo che l’assenza del medesimo determini:

    • urgenze che non possono trovare alcuna altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’indispensabile assistenza agli studenti con disabilità;
    • necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di  funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio.

    La nomina del supplente nei primi sette giorni di assenza, dunque, può avvenire solo alle condizioni su indicate e sotto la responsabilità del dirigente con determinazione congruamente motivata.

    Anche per i collaboratori scolastici, in caso di decesso o pensionamento, vale quanto detto sopra in merito agli assistenti amministrativi e tecnici.

    Conclusioni

    Alla luce di quanto detto sopra:

    1. è vietato nominare supplenti, per la sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici temporaneamente assenti, se non a decorrere dal dal trentesimo giorno di assenza;
    2. è vietato nominare supplenti, per la sostituzione dei collaboratori scolastici temporaneamente assenti, nei primi sette giorni di assenza; tale divieto può essere derogato in caso non si riesca a garantire il servizio e a salvaguardare l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli studenti con disabilità:
    3. in caso di decesso o dimissioni dal servizio, da parte di personale destinatario di salvaguardia pensionistica, è possibile nominare un supplente assistente amministrativo/tecnico o collaboratore scolastico solo nei casi in cui non si riesca a garantire il servizio.

    Nei casi di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati, il dirigente scolastico è responsabile della nomina e deve effettuarla con atto congruamente motivato in relazione all’impossibilità di garantire il pubblico servizio.

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    primo piano

    • pREDISPOSIZIONE e aPPROVAZIONE dEL pROGRAMMA aNNUALE 2023 aI sENSI dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).
    • Nota prot. n. 1199 del 28/08/2022 – Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars CoV 2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022/2023
    • pROCEDURE dI aGGIORNAMENTO dELLE gRADUATORIE pROVINCIALI e dI iSTITUTO
    • cIRCOLARE n. 1/2022 iNDICAZIONI sull’uTILIZZO dei dISPOSITIVI iNDIVIDUALI di pROTEZIONE dELLE vIE rESPIRATORIE

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    https://www.youtube.com/watch?v=l4UqYzffPMo

    Mobilità Allegato F Docenti (FLC CGIL Torino)

    https://www.youtube.com/watch?v=TZQb__5xuCU

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    Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
    Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001.
    L’autore del blog non è responsabile del contenuto dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati.
    Alcuni testi o immagini inseriti in questo blog sono tratti da internet e, pertanto, considerati di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email.
    Saranno immediatamente rimossi.

    Mobilità del personale docente, educativo ed ATA a.s. 2022/23

    L’ordinanza ministeriale pubblicata il 25 febbraio 2022 avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA (Ausiliario, Tecnico e Amministrativo) per l’anno scolastico 2022/2023.

    Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.

    QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
    I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 dell’ordinanza ministeriale, sono i seguenti:

    • Personale docente
      La domanda va presentata dal 28 febbraio al 15 marzo 2022.
      Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile.
      Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.
    • Personale educativo
      La domanda va presentata dal 1° al 21 marzo 2022.
      Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 22 aprile.
      Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio.
    • Personale ATA
      La domanda va presentata dal 9 al 25 marzo 2022.
      Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio.
      Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio.
    • Insegnanti di religione cattolica
      La domanda va presentata dal 21 marzo al 15 aprile 2022.
      Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio.

    DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
    La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
    Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.
    Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.
    Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati, presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto

    COME COMPILARE LA DOMANDA
    Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line.
    La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.

    NOTA BENE

    • Compila/Modifica ogni singola sezione della domanda;
    • Allega tutta la documentazione utile per la valutazione della domanda;
    • Inoltra la domanda entro il termine previsto dall’ordinanza.

    NORMATIVA

    • Ordinanza Ministeriale 45 del 25 febbraio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2022/23
    • Ordinanza Ministeriale 46 del 25 febbraio 2022 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2022/23
    • Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 27 gennaio 2022 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2022-25

    Mobilità Come recuperare username e password su Istanze on line

    https://www.youtube.com/watch?v=NuW0XNvt_Uc&list=PLcAXBtMKGPR5VHpAQoCD4FSFIwYWorsuG

    Aggiornamento delle procedure di versamento di ritenute, imposte e contributi da parte dei soggetti titolari di conti aperti presso la Tesoreria statale tramite modello F24 EP. D.M. 28 agosto 2020

    Applicazione agli
    Enti individuati dalla tabella
    A allegata alla legge 720/1984
    dall’8 febbraio 2021

    La revisione si è resa necessaria per superare alcune disfunzionalità operative, connesse
    alla circostanza che, pur se con modalità diverse a seconda della tipologia dei conti su cui è disposto
    il pagamento, il versamento di per sé non genera sempre in via automatica e immediata l’addebito
    diretto sul conto, ma può comportare una scritturazione del pagamento al conto sospeso collettivi,
    con l’esigenza di una successiva regolazione contabile per l’effettivo addebito dell’operazione al
    conto.
    Aggiornate le regole e lasciando ferma la modalità di versamento di ritenute, tributi e
    contributi tramite l’utilizzo del modello F24 EP, è in corso l’adeguamento progressivo delle
    relative procedure operative, con l’eliminazione della contabilizzazione al conto sospeso
    collettivi.
    Con la presente circolare vengono forniti elementi chiarificatori sulla portata delle
    modifiche intervenute, indirizzati in particolare agli enti individuati dalla tabella A allegata alla
    legge 29 ottobre 1984, n. 720, prima categoria di soggetti cui saranno applicate le disposizioni
    modificate dal citato decreto.
    Le disposizioni del D.M. del 28.08.2020 e l’entrata in vigore delle nuove
    regole
    Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28.08.2020 aggiorna alcune
    disposizioni dei due citati decreti del 2007 e del 2008, per consentire l’addebito automatico a carico
    dei conti sui quali il versamento è effettuato.
    L’aggiornamento delle disposizioni introduce anche un principio, già applicato alla
    generalità dei contribuenti, in base al quale il pagamento è considerato tempestivo qualora la
    relativa richiesta sia inviata all’Agenzia delle entrate entro la relativa data di scadenza. Questo
    principio è applicabile a tutti i pagamenti effettuati tramite modello F24 EP, a prescindere da quanto
    si dirà nel prosieguo circa la progressiva decorrenza dell’eliminazione della contabilizzazione delle
    richieste di addebito al conto sospeso collettivi.
    In particolare, nell’articolo 1 sono contenute le modifiche al D.M. del 5 ottobre 2007,
    articoli 4 e 5, riferiti ai versamenti da parte rispettivamente dei soggetti titolari di contabilità
    speciali di tesoreria unica e di conti correnti di Tesoreria centrale, prevedendo che, in sede di
    regolazione dei versamenti, la Banca d’Italia addebiti il pagamento ai conti di tesoreria intestati ai
    soggetti che lo hanno disposto, escludendo il ricorso a contabilizzazioni in conto sospeso e,
    conseguentemente, stralciando le disposizioni di addebito nel caso di incapienza del conto.
    3
    Nell’articolo 2 sono contenute le analoghe modifiche al D.M. del 22 ottobre 2008,
    riguardanti i versamenti da parte dei soggetti titolari di contabilità speciali. Vengono inoltre
    abrogate le disposizioni relative ai versamenti dei funzionari delegati di contabilità ordinaria (art.
    3 del decreto del 2008) che non hanno trovato pratica applicazione.
    L’articolo 3 introduce alcune disposizioni finali relative agli adeguamenti di carattere
    tecnico-operativo a carico della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate e alla decorrenza
    dell’applicazione delle nuove procedure che avverrà progressivamente, mano a mano che le
    modifiche tecniche sono realizzate; esplicita infine il principio di invarianza finanziaria, stabilendo
    che dall’attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica.
    Le modifiche procedurali introdotte dal decreto comportano adeguamenti dei sistemi
    informativi della Banca d’Italia e dell’Agenzia delle entrate, dedicati alla gestione operativa dei
    versamenti in questione. In particolare, per quanto riguarda la tesoreria statale, l’impianto delle
    procedure coinvolte dall’aggiornamento delle regole recate dal decreto è differenziato in base alla
    tipologia di conti cui va applicato. Ciò comporta che la procedura da implementare con riferimento
    alle operazioni di versamento a valere delle contabilità speciali di tesoreria unica è diversa rispetto
    a quella applicabile ai conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale e alle contabilità speciali.
    Per tenere conto di tali peculiarità, l’articolo 3 del decreto ha stabilito la progressiva applicazione
    delle nuove regole, una volta realizzate le relative modifiche tecniche.
    Portati a termine gli aggiornamenti informatici che riguardano la procedura relativa alle
    contabilità speciali di tesoreria unica, è stato pertanto concordato con la Banca d’Italia e l’Agenzia
    delle entrate, limitatamente alle operazioni che comportano l’addebito di tali contabilità, di
    applicare la nuova modalità operativa ai pagamenti effettuati tramite modelli F24 EP da addebitare
    a decorrere dall’8 febbraio 2021.
    In conseguenza di quanto sopra riportato, ai pagamenti effettuati tramite modelli F24 EP
    da addebitare a partire dall’8 febbraio 2021, a prescindere da quando sono stati inviati
    all’Agenzia delle entrate, saranno applicate le modifiche procedurali che l’articolo 1 del D.M.
    del 28 agosto 2020 ha apportato all’articolo 4 del D.M. del 5 ottobre 2007, riferite agli enti
    individuati dalla tabella A allegata alla legge 720/1984.
    Successivamente, una volta realizzati i necessari adeguamenti tecnico-informatici delle
    procedure per l’addebito diretto dei conti correnti di Tesoreria centrale e delle contabilità speciali,
    4
    verrà stabilita e comunicata la decorrenza dell’applicazione delle regole di cui al citato D.M. del
    28 agosto 2020 ai versamenti disposti dai titolari dei predetti conti.
    Riflessi operativi delle nuove disposizioni
    A seguito delle nuove disposizioni del D.M. del 28 agosto 2020, nulla è innovato per quanto
    riguarda le modalità con cui vengono disposti i pagamenti tramite il modello F24 EP da parte
    dell’utenza. I soggetti che utilizzano tale modalità di versamento (ivi compresi i titolari di
    contabilità speciali di tesoreria unica) continueranno a trasmettere all’Agenzia delle entrate, tramite
    i servizi telematici resi disponibili dalla stessa Agenzia (Entratel/Fisconline), le richieste di
    pagamento di ritenute, tributi e contributi dovuti. Il versamento sarà eseguito dalla Banca d’Italia
    mediante addebito sul conto intestato al soggetto pagatore e aperto presso la tesoreria statale.
    Dovrà essere fatta particolare attenzione alla disponibilità dei fondi necessari al pagamento
    sullo stesso conto, in quanto. in caso di incapienza alla data di addebito prevista, la disposizione di
    pagamento verrà stralciata nella sua interezza. Utilizzando gli usuali canali informatici, l’Agenzia
    delle entrate comunicherà all’Ente interessato il mancato buon fine dell’operazione, che dovrà
    pertanto essere nuovamente presentata con la stessa procedura, previa verifica della disponibilità
    sul conto delle risorse necessarie a farvi fronte. Come già rappresentato, viene infatti a cadere il
    ricorso alla contabilizzazione in conto sospeso che ha consentito in questi anni di finalizzare
    immediatamente il versamento, anche in caso di insufficienza di fondi, lasciando all’Ente l’onere
    di regolarizzare successivamente il pagamento. Si tratta di fatto di una razionalizzazione e
    semplificazione della procedura, resa possibile dall’esperienza maturata nel corso degli anni.
    L’innovazione, tra l’altro, consentirà di ridurre significativamente le attività amministrative e
    contabili derivanti da errori di digitazione degli importi da versare1
    , cui in molti casi non
    corrisponde la presenza delle risorse necessarie a farvi fronte sui conti di addebito.
    Qualora nella stessa giornata debba essere addebitata più di una disposizione di pagamento
    (modello F24 EP) dallo stesso Ente, la Banca d’Italia provvederà a processarle nell’ordine recato
    dal protocollo telematico assegnato dall’Agenzia delle entrate.
    Contestualmente è stato disposto un allineamento dei tempi di presentazione della richiesta
    di pagamento con quelli previsti per tutti i soggetti che ricorrono al versamento tramite delega
    unica, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In questo senso, il decreto
    1 Si fa riferimento, in particolare, agli errori materiali cui gli Enti possono incorrere, in caso di digitazione di somme
    abnormi rispetto alle dimensioni dell’Ente.
    5
    prevede che sia considerato tempestivo il pagamento la cui richiesta è inviata all’Agenzia delle
    Entrate entro la relativa data di scadenza. Si fa presente che questo principio è applicabile a tutti i
    modelli F24 EP da addebitare a decorrere dall’8 febbraio 2021 e non solo a quelli inviati dagli enti
    individuati dalla tabella A allegata alla legge 720/1984. Sono pertanto da considerare superate le
    regole, contenute nella circolare RGS 37/2007, circa la tempistica di invio anticipato rispetto alla
    data di esecuzione del pagamento delle relative disposizioni2
    .
    In proposito, si rammenta che l’applicazione del suddetto principio non esclude che gli Enti
    possano volontariamente inviare in anticipo i modelli F24 EP rispetto alla data di scadenza, oppure
    richiedere che i pagamenti siano eseguiti in una data successiva a quella di invio del modello F24 EP;
    in tali eventualità, i pagamenti saranno considerati eseguiti, ai fini fiscali, alla data indicata dall’ente
    nell’apposito campo del modello F24 EP, successiva rispetto all’invio dello stesso modello F24 EP.
    L’addebito del saldo del modello F24 EP sul conto dell’ente avverrà il secondo giorno
    lavorativo successivo all’invio dello stesso modello F24 EP, oppure nella data ancora seguente
    eventualmente indicata dall’Ente. Nella data determinata ai sensi del periodo precedente, per gli
    Enti individuati dalla tabella A allegata alla legge 720/1984, sarà verificata la presenza sul conto
    di fondi sufficienti in relazione all’importo da addebitare e – in caso negativo – l’addebito non sarà
    eseguito e tutte le operazioni contenute nel modello F24 EP saranno considerate come non
    avvenute.
    Indicazioni finali
    Sulla base di quanto precedentemente illustrato, in relazione alle nuove modalità operative,
    a far data dall’8 febbraio 2021:
    – in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 28 agosto 2020, i pagamenti disposti dagli Enti
    titolari di contabilità speciale di tesoreria unica non saranno più contabilizzati in conto sospeso
    nel caso i rispettivi conti non presentino la necessaria disponibilità per farvi fronte e le relative
    disposizioni verranno stralciate;
    – per i pagamenti disposti dai titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria
    centrale continueranno ad applicarsi le disposizioni dei citati DD.MM. del 2007 e 2008, con
    contabilizzazione in conto sospeso degli stessi pagamenti fino a nuova comunicazione, in attesa
    2 La circolare RGS 37/2007 prevedeva la trasmissione della richiesta di pagamento, da parte dell’Ente versante
    all’Agenzia delle Entrate, con flusso informatico entro le ore 20.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di
    esecuzione del versamento indicato nel modello F24 EP.
    6
    che siano realizzate le relative procedure informatiche, che consentiranno l’applicazione del
    D.M. del 28 agosto 2020.
    Al fine di agevolare la regolazione dei pagamenti che continuano a essere temporaneamente
    scritturati in conto sospeso e le relative attività di riconciliazione da parte delle Tesorerie, si
    invitano i titolari di contabilità speciale e di conto corrente di Tesoreria centrale a voler inserire
    nella causale dell’ordinativo di pagamento emesso per la sistemazione informazioni standardizzate
    che riportano gli estremi del modello F24 EP di riferimento, quale ad esempio la data
    dell’operazione (es. F24 EP del…). Per le stesse finalità si raccomanda inoltre di indicare nella
    causale se l’ordinativo riguarda la regolazione totale o parziale di un modello F24 EP, ovvero di
    più modelli F24 EP, qualora sistemati con un unico titolo (es. F24 EP del … parziale sistemazione;
    F24 EP del … e del …).
    ***
    Nel raccomandare di provvedere alla massima diffusione delle presenti indicazioni, questa
    Amministrazione resta a disposizione per ogni necessario chiarimento, che può essere richiesto al
    seguente indirizzo di posta elettronica: igepa.ufficio10.rgs@tesoro.it.
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